VISURE PRA E PASSAGGI DI PROPRIETÀ: IN CHE MODO LA VISURA PUÒ SALVARCI LA GIORNATA.

Cos’è il pra? Il pra è un registro pubblico, deputato alla custodia e all’archivio dei dati di tutti i veicoli (auto e moto) e rimorchi regolarmente registrati presso la motorizzazione civile. Presso gli uffici del pra siti nella propria regione è sempre possibile richiedere ed ottenere la visura pra, un documento appositamente concepito per fornire informazioni e dati salienti su un dato veicolo, poiché per legge, il passo successivo all’acquisto di un veicolo qualsiasi è la registrazione nei pubblici uffici del pra. Anche il passaggio di proprietà prevede l’obbligatoria registrazione al pra. E, per non incorrere in sanzioni, questa deve essere registrata entro sessanta giorni dalla data dell’autentica della firma apposta sull’atto di vendita dal rivenditore. È sempre possibile registrare un veicolo (che è stato ottenuto mediante passaggio di proprietà) al pra anche dopo lo scadere dei sessanta giorni, ma con sanzione per ritardato pagamento.

Cosa ci dice però la normale procedura per l’acquisto di un veicolo? Sia che il veicolo sia nuovo o usato, di norma è il rivenditore a trascrivere il passaggio di proprietà al pra. Non facendolo, infatti, il veicolo rimarrebbe intestato a suo nome, ed egli sarebbe perseguibile –in quanto indirettamente responsabile- e sanzionabile per tutte le eventuali problematiche del presunto possesso e uso dell’auto (come ad esempio in seguito ad un calcolo bollo auto erroneo, tasse non pagate, multe, danni a cose e/o persone, o peggio!). Per verificare che il passaggio sia stato registrato regolarmente al pra, anche dopo diversi giorni dall’acquisto, è necessario richiedere una visura pra. Laddove la trascrizione fosse stata inoltrata correttamente dal concessionario, sarebbe possibile effettuare regolarmente il calcolo bollo auto. In caso contrario sarà necessario procedere o mediante l’iscrizione di un nuovo atto al pra (nel qual caso la dichiarazione di vendita verrebbe così rinnovata, tramite scrittura privata con spese a carico del rivenditore); o rivolgendosi al Tribunale, a patto che l’importo oggetto della contesa tra nuovo proprietario e rivenditore non ecceda i cinquemila euro di valore.